Basilea 3 ed i vincoli all’attività bancaria

Basilea2 e le problematiche del credito alle imprese.

Basilea 3 ed i vincoli all’attività bancaria

Messaggioda Mariano » 19/04/2011, 17:20

Quando si parla di crisi il pensiero va alle banche. Sono loro in genere le prime imputate cui attribuire la responsabilità (grave) delle profonde recessioni nei sistemi, come quella tuttora in atto.

E in effetti è proprio così: la recente crisi economica è imputabile quasi esclusivamente alle operazioni speculative compiute da alcuni istituti bancari, fortunatamente non italiani.

In Italia, come è stato più volte affermato dal Governatore di Bankitalia Mario Draghi, quello che è accaduto nei sistemi bancari degli altri Paesi – europei e d’oltreoceano – non potrebbe mai succedere, perché la nostra rigida normativa interna non lo permette assolutamente.

Tuttavia la crisi c’è, ed anche se ha avuto genesi all’estero, si è ripercossa pure nel nostro Paese.


Cosa sono gli accordi di Basilea?

Proprio per evitare il ripetersi di queste grandi crisi sistemiche, i governatori delle banche centrali si riuniscono periodicamente e stabiliscono delle regole che tutte le banche devono rispettare.

Basilea è appunto questo: un insieme di regole, poste sotto forma di accordo obbligatorio (firmato a Basilea in Svizzera e da qui il nome), che impone alle banche dei principali paesi mondiali dei limiti alla loro attività operativa, soprattutto con riguardo alla quantità di patrimonio di cui esse devono necessariamente dotarsi a tutela dei loro clienti.

Basilea è quindi sostanzialmente una normativa finalizzata alla patrimonializzazione delle banche, a garanzia delle operazioni – di raccolta, finanziamento ed investimento – poste in essere con la clientela.

Per capire bene quali sono i vincoli prescritti alle banche dalle regole di Basilea, occorre ripercorrere velocemente la storia dei diversi accordi raggiunti in quella sede tra i paesi partecipanti.


Basilea 1

Con il primo storico accordo di Basilea ogni banca fu obbligata a detenere una certa quantità di capitale a fronte della sua attività di rischio, intendendosi come attività di rischio sostanzialmente gli impieghi (prestiti) dell’azienda di credito.

In altre parole le banche dovevano avere un patrimonio – fissato nella sua composizione dalla normativa di vigilanza e per questo chiamato “di vigilanza” – almeno pari all’8% delle loro attività di rischio nell’ambito del credito.

In formula:

Patrimonio di Vigilanza (PV) / Rischio di credito (RC) >= 8%


Basilea 2 – I pilastro

Molto più articolato l’accordo successivo (Basilea 2) che ha sostituito il primo e che vige tuttora.

Questo prevede innanzitutto una migliore definizione delle attività di rischio, che sono ora ponderate per tenere conto della loro minore (quando sono presenti valide garanzie) o maggiore (quando invece il rimborso del credito è dubbio) rischiosità.


Basilea 2 – II pilastro

Poi Basilea 2 ha ampliato il concetto di attività di rischio, estendendolo anche ad altre attività, ulteriori rispetto ai meri impieghi bancari.

Si è infatti deciso che qualsiasi attività svolta dalla banca comporta dei rischi, per ciascuno dei quali si deve mettere da parte un tot di capitale.

Pertanto accanto al tradizionale rischio di credito, se ne sono aggiunti molti altri:

•di controparte
•di mercato
•di concentrazione
•di tasso di interesse
•operativo
•reputazionale
•strategico
•residuo

Basilea 2 – III pilastro e limiti quantitativi

Infine Basilea 2 stabilisce una ferrea trasparenza di queste informazioni, prevedendo l’obbligo per le banche di rendere pubblici i loro requisiti patrimoniali con riferimento ad ogni rischio che corrono.

Dal punto di vista quantitativo tali regole comportano attualmente per le banche la necessità di rispettare due paletti sostanziali:

•il patrimonio di vigilanza non può essere inferiore al capitale assorbito da tutti i rischi che si sostengono, considerando all’interno del capitale pure i cosiddetti stress-test, ovvero gli ulteriori assorbimenti emergenti dal peggioramento delle condizioni di mercato (per es. in caso di variazione dei tassi di interesse), da stimarsi considerando sia la situazione corrente, sia gli scenari prospettici
•il patrimonio di vigilanza deve essere almeno pari all’8% delle attività di rischio ponderate, includendo però in questa definizione tutti i rischi corsi dalla banca e non solo quello di credito
In formule:

•Patrimonio di Vigilanza (PV) >= Capitale assorbito da tutti i rischi + stress-test
•Patrimonio di Vigilanza (PV) / Attività di Rischio Ponderate (ARP) >= 8%

Basilea 3

Si parla ora, in sede di Comitato dei governatori delle Banche centrali, di un nuovo insieme di regole e vincoli, cui è stato dato il significativo nome di Basilea 3.

Con tale nuova convenzione, anche e soprattutto alla luce della crisi economica contingente, si sta cercando di rafforzare per il futuro, ancora una volta, la struttura patrimoniale delle banche.

Questo obiettivo sarà realizzato sia attraverso una decisa ricomposizione dei requisiti patrimoniali delle banche verso strumenti di elevata qualità (potenziando cioè il cosiddetto Common Equity, ovvero il capitale e le riserve), che tengano conto anche del patrimonio di base, sia mediante la previsione di un cuscinetto (in inglese buffer) del 2,5%, aggiuntivo rispetto ai minimi di capitale, da utilizzarsi al bisogno (per es. in caso di recessione generale).

Pertanto in futuro i paletti obbligatori per le banche saranno addirittura tre:

•il Common Equity del 4,5%, più il buffer
•il requisito Tier one del 6% sul patrimonio di base, più il buffer
•il “vecchio” vincolo sul patrimonio complessivo che resta all’8%, ma che risente anch’esso dell’eventuale incremento del buffer
In sintesi:

REQUISITI
Patrimonio di qualità
Tier one
Capitale totale

Minimo
4,50
6,00
8,00

Buffer
2,50
2,50
2,50

Complessivo
7,00
8,50
10,50




Secondo gli esperti, l’accordo di Basilea 3 potrebbe, con le sue eccessive ricapitalizzazioni, strozzare in modo rilevante il credito rivolto alle imprese ed alle famiglie.

Per tale motivo è prevista una lunga fase di gestazione di Basilea 3, con una forte gradualità nell’introduzione delle novità, così da permettere ai sistemi bancari internazionali di continuare ad assicurare i necessari flussi di credito all’economia (per es. i buffer saranno applicati sono in un secondo tempo).

L’entrata a regime di tutti i nuovi requisiti è prevista addirittura per il 2019: un tempo più che sufficiente per adattarsi, anche in Italia, alle nuove modalità operative ed organizzative delle nostre banche.
http://www.studiamo.it/pages/banca-e-bancari-basilea-3-ed-i-vincoli-all-attivita-bancaria
Mariano
 
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