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  • Gentile esperto, ho un dubbio sulla possibilita' di fatturazione con IVA 10%. La normativa prevede che se il valore del bene significativo non supera la metà del valore complessivo, tutta la prestazione può essere fatturata con l'Iva al 10 %. Il mio dubbio e': il valore del bene significativo e' Il costo effettivo che l'azienda sostiene per acquistare il materiale dal suo fornitore o e' compreso del ricarico? Come si deve quantificare il valore del bene significativo? Es: Prezzo vendita: 3200,00 Valore significativo ( prezzo reale di acquisto del materiale da parte dell'azienda): 1200,00 Provvigione venditore : 600,00 Manodopera: 400,00 Il restante 1000,00 e' l'effettivo guadagno dell'azienda. In questo caso, visto che il valore del bene (1200€) non supera la meta' del valore complessivo, tutta la prestazione dovrebbe essere fatturata con IVA al 10%. E' esatto il calcolo? Oppure i 1000,00 del guadagno devono essere considerati parte integrante del bene significativo? Se così fosse, il calcolo sarebbe completamente diverso: Bene significativo 2200,00€ 2000,00 IVA 10% 1200,00 IVA 21% Grazie Stefano

    Al fine di chiarire le modalità di calcolo valga il seguente esempio:
    Rifacimento di un bagno con installazione di sanitari:
       a. costo complessivo dell'intervento, al netto Iva: 3.500,00 euro;
       b. valore dei sanitari (bene significativo): lire 2.500,00 euro.
       Mano d’opera = 3.500 – 2.500 = 1.000
       Imponibile iva agevolata al 10% = 1000 x 2 = 2.000 (qui si pagherà un'IVA pari a 200 euro)
       Imponibile iva al 20% = 3.500 – 2.000 = 1.500 (qui l'IVA sarà pari a 300 euro)

    Da quanto esposto risulta chiaro che, se il valore del bene significativo non supera la metà del valore complessivo, tutta la prestazione và fatturata con l'Iva al 10 %.
    Quando la prestazione comprende i beni sopra indicati è necessario specificare nella fattura, distintamente, la parte del valore cui è applicabile l'Iva agevolata e l'eventuale altra parte soggetta a quella ordinaria. Invece, il valore degli altri materiali e pezzi staccati di beni non compresi tra quelli significativi, non deve essere individuato
    autonomamente in quanto confluisce in quello complessivo della prestazione e fatturato con IVA al 10 %.

    Domanda: g.esteban | Risposta: Angelo Saitta | 15 febbraio 2012

  • Buongiorno, due anni fa ho acquistato il mio appartamento, prima casa, in provincia di Torino. Per motivi di lavoro mi devo ora trasferire in Alto Adige. Posso prendere la residenza in Alto Adige senza perdere i privilegi acquisiti con la residenza precedente nella casa, che terro? Grazie

    Per mantenere le agevolazioni, il suggerimento è che mantenga la residenza nel nuovo immobile, cambiando soltanto il domicilio per motivi di lavoro.


    Sono a sua disposizione per una consulenza professionale a pagamento per gli altri termini della questione.

    http://www.reteimprese.it/pro_A37632B85826

    Domanda: maletta | Risposta: Angelo Saitta | 18 gennaio 2012

  • Sono libero prof.sta Ho emesso fattura per un Ente che ho registrato. La fattura non mi è stata pagata. Nell'unico 2008 ho portato in detrazione la rit.d'acconto non versata. L'agenzia delle entrate mi considera un evasore. Ho commesso l'errore come mi posso difendere? grazie

    Se può interessarle c'è uno studio del notariato:
    Scomputo delle ritenute non versate a cura dei sostituti d'imposta.
    Sono a sua disposizione per una consulenza professionale a pagamento per gli altri termini della questione. http://www.reteimprese.it/pro_A37632B85826

    Domanda: | Risposta: Angelo Saitta | 30 dicembre 2011

  • Gentile Dott. Saitta, in seguito alla nuova manovra Monti si ha già idea di quando dovremo pagare l'IMU?

    L'ingresso dell'Imu viene anticipato al 2012, in via sperimentale per tre anni, assieme al ripristino della tassazione dell'abitazione principale. L'IMU dovrebbe seguire lo stesso versamento che abbiamo per l'ICI con un acconto a giugno 2012 ed un saldo a dicembre 2012. Sono a sua disposizione per una consulenza professionale a pagamento per gli altri termini della questione. http://www.reteimprese.it/pro_A37632B85826

    Domanda: | Risposta: Angelo Saitta | 28 dicembre 2011

  • Volendo assumere una colf a ore che lavori solo un giorno alla settimana per 3 ore - e abbia già un contratto presso altri - quali sono gli obblighi previsti dalla legge? Per un rapporto così poco frequente occorre il contratto? Dovrei versare la liquidazione e i contributi?

    E' obbligatorio assicurarla presso l'Inps, per poterle garantire la pensione, l'indennità di maternità, gli assegni familiari, le rendite da malattie professionali e infortunio. L'obbligo assicurativo sussiste anche se la colf e' già assicurata presso un altro datore di lavoro. Sono a sua disposizione per una consulenza professionale a pagamento per gli altri termini della questione. http://www.reteimprese.it/pro_A37632B85826

    Domanda: | Risposta: Angelo Saitta | 19 dicembre 2011

  • Gentilissimo Dr. Saitta, Le volevo chiedere tecnicamente e operativamente come si calcolano i permessi retribuiti o ROL nel Contratto del Commercio? esempio mi liquidano 100 ore di permesso impotizzando uno stip. lordo di € 3.000,00 quanto mi verrebbe in busta paga? grazie

    Nel contratto del commercio mensilmente si maturano i permessi retribuiti (ROL) che possono essere utilizzati dal lavoratore per assentarsi anche poche ore dal lavoro.
    I permessi maturati ogni mese (e ogni anno) sono diversi in base al numero dei dipendenti dell'azienda in cui si lavora, senza dimenticare l'orario di lavoro nel commercio, la banca ore, i permessi studio e la flessibilità dell'orario.

    Aziende sotto i 15 dipendenti:
    - 56 ore di permessi retribuiti ROL
    - 32 ore di permessi da ex-festività
    - Totale permessi retribuiti ROL = 88 ore annue / 7,3 ore al mese

    Aziende sopra i 15 dipendenti:
    - 72 ore di permessi retribuiti ROL
    - 32 ore di permessi da ex-festività
    - Totale permessi retribuiti ROL = 104 ore annue / 8,66 ore al mese

    I permessi non utilizzati dal lavoratore, devono essere pagati dal datore di lavoro entro 18 mesi dall'anno di maturazione, cioè entro il 30 giugno dell'anno successivo alla maturazione.

    Sono a sua disposizione per una consulenza professionale a pagamento per gli altri termini della questione.
    http://www.reteimprese.it/pro_A37632B85826

    Domanda: djdamien | Risposta: Angelo Saitta | 19 dicembre 2011

  • Gent.mo Dr. Saitta, Le chiedo delucidazioni relative al nuovo regime dei minimi. Quali sono le differenze sostanziali es. chi può accedervi? se l'imposta è solo del 5% ? il passaggio dal vecchio al nuovo regime ha dei vincoli? il dl 98/11 potrà subire modifiche prima del 01/12?

    Il nuovo regime dei minimi prevede l’applicazione di una tassazione al 5% che sostituisce l’Irpef e le addizionali che si applicano sui redditi percepiti dai soggetti.

    Il nuovo regime si applica nell’anno in cui l’attività inizia e per i quattro successivi, per i più giovani il regime si applica per più di cinque periodi d’imposta, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
    Questo vale per la persona fisica che ha intrapreso un’attività di impresa, arte o professione dopo il 1 gennaio 2008.

    Vediamo i punti salienti del nuovo regime:

        - Il sistema decorre dal 1 gennaio 2012;
        - Dura 5 anni ed anche di più per chi è giovane, ma non oltre i 35 anni di età (es. chi inizia l’attività il 2012 ed ha 25 anni, usufruisce del regime fino al 2022);
       
    Vale per chi:
        - percepisce ricavi o compensi non superiori ad euro 30.000,00 nell’anno precedente:
        - non ha dipendenti;
        - i beni strumentali acquistati nel triennio precedente non eccedono il valore di euro 15.000,00;
        - Inizia l’attività nel 2012 o prosegue l’attività iniziata dopo il 2008 oppure non ha svolto nessuna attività nel triennio precedente;
        - si può proseguire un’attività svolta da altri se i ricavi dell’anno precedente non sono superiori ai 30.000,00 euro

       -  Vige la tassazione al 5% che sostituisce Irpef ed addizionali
        - Si è esclusi da Iva, Irap, Studi di settore
        - Non si devono tenere scritture

    Spero di esserle stato utile.

    Sono comunque a sua disposizione per un'eventuale consulenza professionale a pagamento con cui le potrei fornire  riferimenti normativi , di prassi , di giurisprudenza e di dottrina a supporto della risposta.  Inoltre sarebbe possibile richiedermi l’invio della documentazione indicata di riferimento (legislazione, circolari). Infine per aiutarla a capire meglio cosa l'aspetta, se rientra in questo regime particolare, le potrei proporre un video tratto da You Tube.

    http://www.reteimprese.it/sers_A37632B22218

    Domanda: djdamien | Risposta: Angelo Saitta | 2 novembre 2011

  • Mio marito, essendo nato il 31 ottobre 1963, la giornata del risparmio,ha ricevuto un libretto a risparmio con 5.000 lire dalla Cassa Centrale di Risparmio. Abbiamo letto di persone che hanno ritirato diverse migliaia di euro con libretti a risparmio detenuti da 30 o 40

    5000 lire messi in banca nel 1963 al 73 ne diventa 10.000 al 83 20.000 al 93 40.000 al 2003 ne diventano 80.0000 e al 2013 la somma raggiungerebbe 160.000 LIre che cambiati in euro sono 80 Euro.
    Solo in Italia si dicono fesserie cosi grandi. Senza addentrarmi in formule bancarie di calcolo e varie, consiglierei un sistema semplicissimo.

    Spero di esserle stato utile.
    Sono comunque a sua disposizione per un'eventuale consulenza professionale a pagamento con cui le potrei fornire  riferimenti normativi , di prassi , di giurisprudenza e di dottrina a supporto della risposta.  Inoltre sarebbe possibile richiedermi l’invio della documentazione indicata di riferimento (legislazione, circolari). http://www.reteimprese.it/sers_A37632B22218

    Domanda: | Risposta: Angelo Saitta | 27 ottobre 2011

  • Gent.mo Dr. Saitta: un cittadino italiano che trasferisce la residenza in Danimarca per lavoro quali implicazioni ha dal punto di vista fiscale e previdenziale? ai fini pensionistici gli saranno riconosciuti dall'INPS i contributi pagati in Danimarca? grazie dell'attenz. saluti

    Per quanto riguarda il primo quesito:  quali implicazioni ha dal punto di vista fiscale e previdenziale un cittadino italiano che trasferisce la residenza in Danimarca per lavoro?, la invito ad andare al seguente link:
    http://www.finanze.it/export/download/dipartimento_pol_fisc/Danimarca_it.pdf


    Per quanto riguarda il secondo quesito:  ai fini pensionistici gli saranno riconosciuti dall'INPS i contributi pagati in Danimarca?
    La invito invece ad andare al seguente link:
    http://www.mclink.it/com/itnet/inca/doc/ue/ITALIA%20DANIMARCA.htm


    Spero di esserle stato utile. Sono comunque a sua disposizione per un'eventuale consulenza professionale a pagamento con cui le potrei fornire  riferimenti normativi , di prassi , di giurisprudenza e di dottrina a supporto della risposta.  Inoltre sarebbe possibile richiedermi l’invio della documentazione indicata di riferimento (legislazione, circolari).
    http://www.reteimprese.it/sers_A37632B22218

    Domanda: djdamien | Risposta: Angelo Saitta | 29 settembre 2011

  • Buon gorno dr. Saitta: un avvocato francese ha effettuato una prestazione prof. per la ns. società italiana per una operaz. immobiliare in Francia. Il prof. dovrà emettere ft. al netto di rit. acc.to e con imposizione dell'I.V.A. stabilita in Francia? Molte grazie

    Vale la regola generale per cui l'impresa italiana riceve una fattura senza Iva ed emette autofattura con Iva dal 17/09/2011 21%.
    Spero di essere stato utile.
    Sono a sua disposizione per un'eventuale consulenza professionale a pagamento
    http://www.reteimprese.it/sers_A37632B22218

    Domanda: djdamien | Risposta: Angelo Saitta | 23 settembre 2011

  • Vorrei porre una domanda che in parte è stata risposta in una richiesta di un utente. Argomento sempre sulle auto aziendali. Anche a me capita; E' possibile richiedere un risarcimento all'azienda per il fatto che ti tolgo il benefit?

    Bisogna vedere se l'uso del bene:
    -  è strettamente inerente ad un'esigenza aziendale;
    -  se viene concesso non solo nell'interesse dell'azienda ma pure del lavoratore;
    -  se viene concesso  al lavoratore esclusivamente nel suo interesse ed indipendentemente da ogni ragione tecnica, organizzativa e produttiva.

    Sono comunque a sua disposizione per una consulenza professionale a pagamento che può contribuire a chiarire i termini della questione.
    http://www.reteimprese.it/pro_A37632B85826


    Cordiali saluti.

    Domanda: | Risposta: Angelo Saitta | 22 settembre 2011

  • Buongiorno Dott. Saitta e complimenti per la rubrica. La mia questione è la seguente: la mia azienda ha deciso di togliere le auto aziendali, ma può farlo senza nessuna contropartita economica? INfatti per me era un fringe benfits e avevo il ricarico in busta paga. Grazie mille

    Si usa evidenziare l’importo del benefit tanto nella colonna “Competenze” quanto nella colonna “Trattenute” della busta paga. Questa procedura consente di incrementare correttamente l’imponibile fiscale e previdenziale, ma non il netto in busta. Sotto il profilo contabile la conseguenza di questo meccanismo comporta che il dato relativo al fringe benefit non compare nelle movimentazioni contabili.
    Nelle scritture contabili, infatti, vengono rilevate le maggior ritenute fiscali e previdenziali calcolate su un importo superiore alla retribuzione lorda in denaro, ma non l’importo riconosciuto come fringe benefit.

    Spero di essere stato utile.
    Sono a sua disposizione per un'eventuale consulenza professionale a pagamento
    http://www.reteimprese.it/sers_A37632B22218

    Domanda: | Risposta: Angelo Saitta | 19 settembre 2011

  • è giusto pagare 250 euro ad un consulente per una compilazione di mod.730 grazie

    Si poteva rivolgere anche ad un Caf.
    Se avesse consegnato il 730 già compilato non avrebbe pagato nulla. (per questo servizio il Caf è pagato dallo Stato). 
    Se si fosse fatto aiutare nella compilazione, la cifra da pagare poteva variare tra i 35,00 e gli 80,00 Euro in base alla complessità della compilazione del Modello (numero di quadri da compilare).
    Se le interessa la invito ad andare al seguente link: http://www.b2corporate.com/articoli.php?action=anteprima&id=2401

    Cordiali saluti.
    Saitta Rag, Angelo

    Domanda: | Risposta: Angelo Saitta | 24 agosto 2011

  • La carica di consigliere comunale è incompatibile per il titolare di un'impresa che a vinto una gara per la fornitura di servizii al comune dove è stato eletto?

    Non può ricoprire la carica di consigliere comunale:
    colui che, come titolare, amministratore dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell’interesse della regione, della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione.
    Sono a sua disposizione per un'eventuale consulenza professionale a pagamento. http://consulenzafiscalecontabile.tk

    Domanda: | Risposta: Angelo Saitta | 27 maggio 2011

  • Buon giorno Dr. Saitta, mia moglie è insegnante c/o la Scuola Superiore. L'anno scorso ha freq. corsi d'agg.to e ha pag. abbonamenti per l'auto aggiornamento. Chiedevo se tali costi sono detraibili nel limite del 19% dal 730/2011? Cordiali saluti

    Nel 2010 niente detrazioni fiscali per le spese sulla formazione
    La possibilità di detrarre a fini Irpef il 19% delle spese sostenute per l'autoaggiornamento e la formazione è valida solo fino al 31 dicembre 2009. Dal 2010 le spese non saranno scaricabili nell'annuale dichiarazione dei redditi, a meno di un intervento legislativo

    Le spese finora detraibili hanno interessato libri, riviste, software didattici, corsi di aggiornamento fino ad un importo massimo della spesa pari a 500 euro, e dunque un importo massimo detraibile di 95 euro.

    Se  interessato posso offrirle un servizio di assistenza e compilazione del Mod. 730. Per avere ulteriori dettagli relativi al servizio fare click qui.

    Domanda: djdamien | Risposta: Angelo Saitta | 11 maggio 2011

  • Ho iniziato a lavorare nel 1993 (fino al 1996) nel settore privato, versando contributi all'INPS. Sono entrata di ruolo nel settore pubblico nel 1999 e ho chiesto la ricongiunzione dei contributi con q.lli INPDAP. Quale sistema pensionistico mi riguarda? E il minimo di anni?

    Le consiglio di andare sui links seguenti:
    http://www.partecipiamo.it/Pagina_dei_servizi/Documenti_Pagina_dei_servizi/Pensioni_Inpdap.htm
    http://www.inpdap.it/webinternet/PrevObbligatoria/RequisitiAccessoAnzianita.asp

    Sono comunque a sua disposizione per un'eventuale consulenza professionale a pagamento. Le posso fornire i riferimenti normativi, di prassi, e di dottrina
    http://consulenzafiscalecontabile.tk

    Domanda: | Risposta: Angelo Saitta | 27 aprile 2011

  • Buongiorno e complimenti per la rubrica! Una domanda io pago un’assicurazione/investimento con premio da 600 annuo quanto è deducibile dal 730? Anche polizza infortuni e casa sono deducibili? La visita sportiva agonistica? Grazie mille

    Per quanto riguarda la domanda sui premi di assicurazioni che e possibile scaricare le rispondo dicendole che bisogna considerare quando è stato stipulato o rinnovato il contratto di assicurazione.
    Infatti:
    a) Se i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni si riferiscono a contratti assicurativi stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, danno diritto alla detrazione Irpef del 19% anche se sono versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione relativa a questi premi assicurativi è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
    b) Se invece i premi si riferiscono a contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° Gennaio 2001 sono detraibili i premi per le assicurazioni che prevedono il rischio morte, di invalidità permanente superiore al 5% e di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. In questo caso la detrazione spetta a condizione che la compagnia di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.
    Nel caso di polizze c.d. "miste" è detraibile solo la quota di premio relativa ai rischi sopraindicati.
    Sia con riferimento al punto a) che al punto b), l’importo massimo detraibile è di 1.291,14 euro, a prescindere dal numero di assicurazioni stipulate.
    I premi di assicurazione per dare il diritto alla detrazione, di regola, devono essere sostenute dal dichiarante, nel suo interesse. Questo significa che il contraente e l’assicurato coincidono nella persona del soggetto che fa la dichiarazione. E’ comunque previsto, dal legislatore italiano, che la detrazione spetta anche se il premio è sostenuto nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico a condizione che il contribuente/contraente stipuli un contratto in cui figuri come assicurato il familiare a suo carico, fermo restando il limite complessivo (pari a euro 1.219,14) sul quale calcolare la detrazione.  

    Per quanto riguarda la domanda inerente la detraibilità per spesa visita sportiva agonistica Le rispondo dicendole che tale spesa è sempre comunque una spesa sanitaria. in tal senso i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria nella circolare 108/E del 3 maggio 1996: le spese mediche per visite specialistiche, quali la visita per il rinnovo della patente o per ottenere certificati di idoneità, sono detraibili dall'imposta a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate.

    Sono a sua disposizione per un'eventuale consulenza professionale a pagamento. http://consulenzafiscalecontabile.tk

    Domanda: Solesun12 | Risposta: Angelo Saitta | 12 aprile 2011

  • Buongiorno, vorrei cortesemente sapere in che misura possono essere considerati congrui i compensi degli amministratori di srl (rispetto agli utili ??) (e' se si chiude in perdita??) grazie

    Il compenso deve essere determinato secondo criteri di ragionevolezza in relazione alle dimensioni, alla struttura e alla redditività della società. Anche se non ci sono norme specifiche si sono verificate contestazioni di congruità dei compensi pagati agli amministratori, specie se soci di società a ristretta base sociale, in quanto compensi troppo elevati costituirebbero, secondo l'A.F., un artificio elusivo volto a distribuire utili mascherandoli da compensi.
    Con sent. n. 6599 dep. 9.5.02 la Cass. ha invece negato la possibilità di sindacare la congruità del compenso degli amministratori delle società di persone.
    In precedenza, la stessa Cass. (con sent. n. 12813 dep. 27.9.00 e n. 13478 del 30.10.01) aveva negato la deducibilità per mancanza di inerenza a compensi sproporzionati in relazione al volume di affari, superando l'importo dell'utile operativo (confermando la facoltà dell'A.F. di ritenere indeducibile la parte di compenso che supera il limite ritenuto inerente in rapporto ai ricavi o all'oggetto dell'impresa).

    Domanda: | Risposta: Angelo Saitta | 21 marzo 2011

  • Buon dì Dr. Saitta, Le rivolgo la seg. dom: un prof. esterno che ha fatt. nel 2010 € 4.800,00 e ha optato per il regime dei minimi. Non ha applic. il contr. del 4% Inps (rivalsa) come si può sanare il mancato pagamento del ctr. da parte del prof. e dell'azie. che ha pag. la fatt

    I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS possono addebitare in fattura al cliente, a titolo di rivalsa, una quota pari al 4% dei compensi lordi.
    Si tratta di una facoltà e non di un obbligo.
    Sono a sua disposizione per un'eventuale consulenza professionale a pagamento. Le posso fornire i riferimenti normativi , di prassi , e di dottrina
    http://consulenzafiscalecontabile.tk

    Domanda: djdamien | Risposta: Angelo Saitta | 4 marzo 2011

  • Gent.mo Dr. Saitta, Le avevo rivolto una domanda probab. non l'ha ancora vagliata. Certif. compensi: se ha un prof. è stata saldata una ft. per la metà dell'importo. La ritenuta pagata è la metà di quella esposta in fattura. Me lo può confermare ? grazie mille

    Facendo seguito alla sua richiesta le rispondo nel seguente modo e lascio a lei trarre le dovute conclusioni: La ritenuta a titolo d’acconto: è un’anticipazione dell’imposta, e và calcolata sul compenso effettivamente percepito.
    Sono a sua disposizione per un'eventuale consulenza professionale a pagamento.
    Le posso fornire i riferimenti normativi , di prassi , e di dottrina http://consulenzafiscalecontabile.tk

    Domanda: djdamien | Risposta: Angelo Saitta | 18 febbraio 2011

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