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Energie rinnovabili e concentrazione amministrativa

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Data inserimento: 9 gennaio 2010
Inserito da: Alessio Elia


Il settore dell’eolico rappresenta un interessante laboratorio dedicato alla interpretazione e risoluzioni di questioni legali relative energie rinnovabili.

Al riguardo si può analizzare la sentenza TAR Sicilia Palermo Sez. II sent. 1760 del 11 novembre 2009, ricca di spunti di riflessione.
In particolare, la questione di principale rilevanza contenuta nella predetta pronuncia è rappresentata dalla considerazione che il procedimento amministrativo diretto a promuovere e gestire le iniziative volte alla realizzazione di impianti eolici, si caratterizza per la concentrazione  dell'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella conferenza di servizio ai fini del rilascio di una autorizzazione unica.

Questo assunto è confermato dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 il quale prevede, al comma 3, che “ la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.A tal fine, la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione …” (T.A.R. Palermo, sez. II, 26 febbraio 2008 n. 267; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 23 giugno 2008 n. 1541; T.A.R. Basilicata, Sez. I, 28 marzo 2008 n. 78), e al comma 4 che “ l’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni (…).Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni” (in tal senso, cfr. T.A.R. Palermo, sez. II, 26 febbraio 2008 n. 267; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 23 giugno 2008 n. 1541; T.A.R. Basilicata, Sez. I, 28 marzo 2008 n. 78).

La disciplina di cui sopra, che assurge a livello di norma imperativa, è direttamente applicabile  anche nei confronti delle regioni a statuto speciale, ai sensi degli art. 16 e 11, comma 8, l. 4 febbraio 2005 n. 11 (Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 09 dicembre 2008, n. 1006).


Avv. Alessio Elia



 


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